Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001)
Che cos’è:
è la protezione accordata al pubblico dipendente che si identifica e segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Contenuti:
divieto di misure sanzionatorie, licenziamento e misure discriminatorie per motivi collegati alla denuncia;
sottrazione della denuncia al diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90;
garanzia di riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione alle fasi successive con i seguenti limiti e condizioni:
nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, se l’addebito contestato si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; se invece il procedimento sia basato unicamente sulla denuncia, l’identità del segnalante può essere rivelata, anche senza consenso, ove la sua conoscenza risulti indispensabile per la difesa dell’incolpato;
la tutela non opera nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
A chi va fatta la segnalazione:
– al Responsabile della prevenzione della corruzione (anche tramite il proprio superiore gerarchico);
– all’A.N.A.C., qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Come va fatta la segnalazione:
accedendo all’apposita area sul sito istituzionale dell’ente denominata “whistleblower” riservata ai dipendenti comunali.
N.B. la segnalazione di cui si tratta non sostituisce, nei casi di legge, la denuncia all’Autorità Giudiziaria o la segnalazione alla Corte dei Conti.
Pagina aggiornata il 08/01/2016