Con Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 02/08/2021, la Regione Marche ha approvato le “Linee Guida regionali per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella Regione Marche” ai sensi della Legge Regionale n. 01/2018.
A partire dal 1° ottobre 2021 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come elencati nell’Allegato 1 delle linee guida regionali, devono essere depositati presso il Comune all’atto di presentazione del titolo abilitativo e secondo la procedura di cui alla DGR 975/2021, Allegato A, all’Art. 9. Nei giorni successivi al deposito, previa verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata, il SUE/SUAP rilascia apposito attestato di deposito, che viene inviato tramite PEC al tecnico progettista incaricato con procura del committente e alla ditta costruttrice.
Si precisa che l’attestato di deposito non costituisce accertamento dei contenuti della documentazione di deposito né verifica di conformità edilizia ed urbanistica relativamente al titolo abilitativo. L’inizio dei lavori, in ogni caso e per qualsiasi titolo abilitativo, è subordinato al rilascio dell’attestato di deposito.
L’omessa denuncia comporta segnalazione agli appositi organi di controllo. Concluse le opere, il Direttore dei Lavori deve presentare allo SUE/SUAP la dichiarazione di regolare esecuzione. All’atto della presentazione, viene inviata la ricevuta di protocollazione del documento ai sensi dell’Art. 9, comma 6 delle linee guida.
Il deposito delle opere prevede il versamento dei diritti istruttori di euro 30,00.