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Accesso Civico
Dettagli: Accesso Civico
Accesso civico - Che cos’è
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.
Fonte normativa
Il diritto di accesso civico è stato introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art.5 D.Lgs. 33/2013 (20 KB)
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
Può essere presentata utilizzando l’apposito modulo (disponibile in questa pagina per il download).
La richiesta, indirizzata al Responsabile per la Trasparenza del Comune di Montelupone, potrà essere inoltrata:
A) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.montelupone.mc@legalmail.it
B) al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.montelupone.mc.it
C) a mezzo posta all’indirizzo:
Responsabile per la Trasparenza - Comune di Montelupone – Piazza del Comune, 1 – 62010 Montelupone
D) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Piazza del Comune, 1 – 62010 Montelupone).
Modulo richiesta d'accesso civico (formato pdf)
Il procedimento
L’Amministrazione, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l’indirizzo della pagina web).
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.
Il Sindaco con decreto n. 15 del 15/11/2016 ha individuato nel Segretario Generale il soggetto responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
In caso di ritardo o mancata risposta ci si può rivolgere al titolare del potere sostitutivo
In caso di ritardi o omessa pubblicazione o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale, in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall’ordinamento.
05 Febbraio 2016